La p.a., nel perseguimento dei suoi fini istituzionali, puo avvalersi, oltre che dei mezzi e delle forme del diritto pubblico (provvedimenti amministrativi), anche dei mezzi e delle forme del diritto privato (negozi giuridici di diritto privato). Tale ultima ipotesi e descritta riassuntivamente dalla formula attivita di diritto privato della P.A..
L'ATTIVITA DI DIRITTO COMUNE delle PP.AA puo essere classificata in:
1. attivita "strumentale" = attivita di diritto comune che l'amministrazione pone in essere per provvedere alla proprie necessita quotidiane (es. acquisto di oggetti di cancelleria), che e affidata ad appositi uffici (c.d. economati);
2. attivita amministrativa di diritto privato istituzionale = attivita amministrativa di diritto comune posta in essere da quei soggetti pubblici che si muovono esclusivamente nell'ambito del diritto privato ed operano con le relative forme (e.p.e.). Solo gli organi di vertice di questi soggetti, invero, hanno il potere di adottare anche provvedimenti amministrativi;
3. attivita amministrativa di diritto privato equivalente = attivita amministrativa di diritto comune posta in essere dai soggetti pubblici autorizzati ad utilizzare le forme del diritto privato in luogo di quelle del diritto pubblico.
L'attivita amministrativa, in ogni caso, e e resta funzionale al perseguimento ed al soddisfacimento dell'interesse pubblico.
Ne deriva che l'amministrazione, che opera attraverso le forme del diritto comune, deve, da un lato, dar conto delle ragioni d'interesse pubblico che la inducono preferire lo strumento negoziale a quello provvedimentale (cfr. attivita amministrativa di diritto privato equivalente).
D'altro lato, ed in ogni caso, dar conto della possibilita effettiva di realizzare l'interesse pubblico (anche) attraverso il ricorso alle forme ed ai mezzi del diritto privato (cfr. attivita amministrativa di diritto privato istituzionale ed equivalente).
Tale esigenza e soddisfatta con l'adozione del procedimento di evidenza pubblica, che prevede un'autorizzazione a contrattare (che interviene nel momento della formazione della volonta delle parti), ed un successivo controllo di garanzia (vero e proprio procedimento amministrativo, che si svolge tra autorita procedente ed autorita di controllo, ed e finalizzato alla verifica delle ragioni di pubblico interesse che inducono la P.A. ad optare per lo strumento negoziale).